Applicazione e riscossione del tributo

Ultima modifica 12 maggio 2023

Regole per il calcolo della tariffa

Esempio di calcolo della tariffa per utenze domestiche

Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo, purché anche solo potenzialmente in grado di produrre rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di atto utilizzati.

La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte sopra richiamati e si considera il periodo nel quale si svolge l’occupazione.

La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica.

Esempio:

UTENZE DOMESTICHE – ABITAZIONE DI 100 MQ – TRE OCCUPANTI

Per un’abitazione di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 188,853, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 0,81

Tariffa variabile: € 98,86

Quota fissa: € 0,81 * 100 = € 81

Quota variabile: € 98,86

Totale imposta: € 81 + € 98,86 = € 179,86

Totale: € 179,86 + 5 % = € 188,853


UTENZE NON DOMESTICHE – UFFICI E AGENZIE

Per un ufficio di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 435,75, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 1,81

Tariffa variabile: € 2,34

Quota fissa: € 1,81 * 100 = € 181

Quota variabile: € 2,34* 100 = € 234

Totale imposta: € 181 + € 234 = € 415

Totale: € 415 + 5 % = € 435,75

Tariffa media applicata alle utenze domestiche e articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche

La tariffa media applicata alle utenze domestiche abitative nel Comune di Osio Sotto, ipotizzando un’abitazione di 100 mq, è risultante dalla media delle tariffe TARI (TARI fissa e TARI variabile) di ogni fascia, e corrisponde a: 188,64 €/mq.

Pagamenti

Il pagamento della tassa rifiuti si effettua interamente, in un'unica soluzione entro dicembre di ogni anno, in alternativa è possibile dilazionare il versamento in n. 3 rate, le cui scadenze sono stabilite a:

Giugno

Agosto

Dicembre

Pertanto i contribuenti riceveranno al proprio domicilio l’avviso di pagamento della tassa rifiuti e n. 4 modelli F24, con specifica della esatta data di scadenza per ogni anno  (fac simile in calce alla pagina).

E’ facoltà dell’utente ricevere l’avviso di pagamento in formato elettronico, compilando il modulo di Consenso alla trasmissione in via telematica corredato del documento di identità e inoltrandolo all’indirizzo mail tributi@comune.osiosotto.bg.it (modulo in calce alla pagina).

Scegliendo questa opzione, eventuali successive comunicazioni rilevanti da parte del Comune o del gestore del servizio saranno inviate con la medesima modalità.

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi

Il versamento del tributo è effettuato in tre rate, scadenti nei mesi di giugno, agosto e dicembre. La specifica data di scadenza di ogni rata nel mese previsto verrà fissata in sede di emissione degli avvisi di pagamento.

Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti e che sussista almeno una delle seguenti condizioni:

  1. contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l’annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
  2. contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate comprovate da elementi da cui si possa evincere lo stato di difficoltà (ad esempio situazione patrimoniale attuale);
  3. qualora l’importo dovuto calcolato sull’intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l’anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall’ufficio tributi in relazione all’entità dell’importo dovuto.

Per la domanda di rateizzazione del pagamento è possibile compilare il modulo presente nella sezione Atti e modulistica

TEFA

Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.

Eventuali riduzioni e agevolazioni

Regolamento TARI 2023 – Deliberazione CC n. 10 del 27.04.2023

Art. 13 - Riduzioni

  1. (Abrogato).
  2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
  3. Per le utenze ubicate nelle zone non servite dal servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari. Sono escluse dalla presente riduzione tutte le utenze che, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono servite dal sistema di raccolta porta a porta.
  4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di:
  5. a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo, ivi compresi gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero per più di 6 mesi all’anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo l’accertamento da parte del Comune;
  6. b) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
  7. Per i produttori di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato tali rifiuti al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità smaltite in proprio debitamente documentate dal produttore medesimo.
  8. L’applicazione della riduzione di cui al comma 5 è condizionata alla presentazione da parte del soggetto passivo di apposita attestazione entro il 31 marzo dell’anno successivo, idoneamente documentata, indicante la tipologia ed i quantitativi dei rifiuti urbani smaltiti in proprio nell’anno precedente ed avrà effetto dal primo gennaio dell’anno in corso al momento della dichiarazione, purché sia dimostrato il permanere dello smaltimento in proprio anche per tale periodo.
  9. In ragione dell’entrata in vigore della disciplina di cui all’articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo art. 13 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  10. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, devono parimenti essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si verifica la sussistenza delle condizioni per usufruire delle riduzioni: esse decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo e vengono meno a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui l’attestazione è stata presentata.
  11. In via generale, qualora il diritto all’agevolazione sia riconosciuto dall’Ente impositore al termine dell’esercizio di riferimento, la stessa verrà applicata con riduzione mediante compensazione del tributo dovuto per l’anno successivo. In alternativa, ovvero nel caso in cui ciò non fosse possibile, sarà disposto a favore del contribuente il rimborso in ragione dell’agevolazione concessa, quest’ultimo nel caso in cui il contribuente, pur avendo diritto alla riduzione, non ne abbia goduto nell’anno di riferimento.
  12. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell’80 per cento della tariffa.
  13. Ai fini della presentazione delle attestazioni per richiedere le agevolazioni di cui sopra, i contribuenti utilizzano la modulistica predisposta dagli uffici comunali attestante la sussistenza dei requisiti necessari. Il venir meno dei requisiti è dichiarato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui al comma 8.
  14. Per l’anno 2020 il tributo applicato alle utenze non domestiche, sia nella quota fissa che nella quota variabile, è ridotto del 25% in relazione alle gravi ricadute economiche derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19. La copertura di dette riduzioni è assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. La riduzione è applicata d’ufficio all’interno degli avvisi di pagamento relativi all’annualità 2020.

Art. 13 bis – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

  1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L’eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all’interno del primo avviso di pagamento utile.
  3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

Rid= Qavv / Qtot (Kd)

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

  1. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l’Ufficio Tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli sopra indicati, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.
  2. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.
  3. Solo per l’anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 31 luglio con effetto dal 1° gennaio 2022.

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L’Ufficio Tributi del Comune di Osio Sotto resta a disposizione per la segnalazione di errori di calcolo tariffa, reclami e richiesta informazioni nei seguenti orari di apertura:

Lunedì 09.00 / 12:00 – Martedì 09.00 / 14.00 - Mercoledì 15.00 / 18.00   –   Venerdì 09.00 / 12.00

Telefono 035/4185906 

Per l'invio di richieste di rettifica degli importi addebitati compilare il modulo presente nella sezione Atti e modulistica da consegnare direttamente all’ufficio tributi o da inviare all’indirizzo di seguito indicato

E-mail: tributi@comune.osiosotto.bg.it

Altri contatti:

PEC comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it - https://www.comune.osiosotto.bg.it/home

Informazioni per omesso pagamento

In caso di mancato pagamento è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

In caso di omesso/ parziale versamento della tariffa rifiuti di anni precedenti, ove il contribuente non utilizzi l'istituto del ravvedimento operoso, si procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell’importo non versato e l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 27 del regolamento comunale sulla tassa rifiuti.

Consenso trasmissione via telematica
03-05-2021
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Lettera accompagnamento avvisi_2023
12-05-2023
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