Descrizione
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi;
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo l, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di tal una delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Termini.
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
- per motivi di studio o lavoro la domanda va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno
- per motivi di studio o lavoro (condizione sorta dopo il 31 dicembre) la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comune non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione.
- per motivi di cura, caregiver, familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori regione la domanda va presentata entro il 45° giorno antecedente la consultazione.
Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
Modalità di presentazione.
La domanda deve essere presentata al Comune di Osio Sotto Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico o con invio alla seguente mail certificata comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it.
Il modello di domanda in formato pdf si trova in fondo a questa pagina.
Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.
Revoca.
La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.
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Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2026, 10:16