Come tutti ormai ben sappiamo, L' articolo 126-bis, entrato in vigore il 30 giugno 2003, ha introdotto la patente a punti. In pratica, tutti i titolari di patente italiana (o membri dell' UE con residenza in Italia e dunque con patente convertita) dal 30 giugno 2003 è stato attribuito un valore iniziale di 20 punti; se il titolare della patente di guida incorrerà in determinate violazioni che prevedono la decurtazione di punti, il comando che ha accertato la violazione provvederà, una volta che il verbale è definito (cioè pagato, oppure notificato oltre i sessanta giorni) alla trasmissione telematica del rapporto alla direzione Generale del Ministero dei Trasporti. Per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida (solo se rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003), i punti, per ogni singola violazione, sono raddoppiati. La mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l' attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. La frequenza a corsi di aggiornamento consente di riacquistare 6 punti (9 se titolare di c.a.p. patente C, C+E, D, D+E). Alla perdita totale del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente. E' possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria patente chiamando da telefono fisso il n° 848 782 782 e digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed il proprio numero di patente.
I corsi per il recupero dei punti della patente, stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero dei punti del 29.07.2003, si suddividono in due tipi:
- per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B + E;
- per i titolari di patente di guida delle categorie C, C + E, D, D + E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
I corsi per i titolari di patente del gruppo "a" consentono di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore è devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
I corsi di per i titolari di patente appartenenti al gruppo "b" consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto. Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza. Non è possibile iscriversi a un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei Trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
Durante lo svolgimento ordinario sono consentite al massimo:
- quattro ore di assenza per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- sei ore di assenza per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Al termine del corso viene rilasciato o dal soggetto che ha tenuto il corso un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l' altra all' Ufficio provinciale del Dipartimenti dei trasporti terrestri per l' aggiornamento dell' anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti.
IMPORTANTE: per le violazioni che prevedono la decurtazione di punti e che non sono state contestate direttamente al trasgressore, la decurtazione del punteggio viene effettuata al proprietario del veicolo, salvo che, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale, lo stesso non comunichi i dati anagrafici e n. di patente di chi si trova alla guida al momento dell' accertamento. Nel caso in cui il proprietario del veicolo non sia una persona fisica ma, ad esempio, una ditta o un ente, nel verbale che viene notificato il legale rappresentante deve dichiarare chi si trovava alla guida al momento dell' accertamento entro trenta giorni dal ricevimento del verbale. Se questo non dovesse essere fatto, verrà notificato un secondo verbale per non aver ottemperato all' invito di fornire le generalità di chi si trovava alla guida, ai sensi dell' art. 180 comma 8 del Codice della Strada che prevede una sanzione da €.389,00 a €.1.559,00. Per indicare i dati del trasgressore è stato predisposto un apposito modulo per persone fisiche e persone giuridiche.