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Autorizzazione passo carrabile

Il passo carrabile, per definizione, è un accesso ad un' area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3 C.d.S.). L' art. 22 del Codice della strada, in merito ad accessi e diramazioni, recita: 1. Senza la preventiva autorizzazione dell' ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. 2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo. 3. I passi carrabili devono essere individuati con l' apposito segnale, previa autorizzazione dell' ente proprietario. 11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l' uso senza l' autorizzazione dell' ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell' obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell' autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall' obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Secondo la sopraccitata normativa quindi tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati presso l' ufficio di Polizia Locale dopo aver compilato la richiesta scritta. Il cartello conforme alla normativa del Codice della Strada viene fornito direttamente dal comune con il numero dell' autorizzazione concessa ed ha un costo di 16,00 euro.