Dichiarazioni
Permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione entro il 30/09/2010, per le modificazioni soggettive e oggettive degli elementi rilevanti ai fini ICI relative all’anno 2009, che attengono alle seguenti fattispecie impositive. • Modifica abitazione principale
• Variazione del valore venale dell’area edificabile
• Immobili oggetto di locazione finanziaria con contratto stipulato nell’anno 2008, per i quali il valore è calcolato sulla base delle scritture contabili
• Immobile oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali
• Area fabbricabile oggetto di atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto reale
• Terreni agricoli divenuti aree edificabili
• Aree edificabili divenute terreni agricoli
• Area divenuta edificabile a seguito di demolizione fabbricato
• Immobile oggetto di dichiarazione in catasto per nuova costruzione, cambio di destinazione d’uso o di variazione per modifica strutturale (DOC.FA)
• Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria
• Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio
• Immobile concesso in locazione dagli IACP e altri enti/organismi di edilizia residenziale pubblica
• Immobile che ha perso o acquisito il diritto all’esenzione/esclusione
• Immobile che ha perso o acquisito i requisiti di ruralità
• Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, oppure iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione
• Fabbricati accatastati nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati a cui è stata attribuita d’ufficio la rendita
• Immobile oggetto di riunione di usufrutto
• Estinzione del diritto di enfiteusi o superficie (salvo che non dipenda da atti soggetti al MUI)
• Acquisizione o estinzione del diritto reale per legge (usufrutto, abitazione)
• Immobile di interesse storico-artistico
• Parti comuni dell’edificio, indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile, accatastate in via autonoma
• Immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs n. 427/1998 (multiproprietà)
• Immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione
• Immobile oggetto di vendita all’asta giudiziaria
• L’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
• Immobile oggetto di acquisizione o estinzione di un diritto reale per effetto di legge (usufrutto legale dei genitori)
• I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati che acquisiscono o perdono la riduzione dell’imposta del 50%
• I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e dai medesimi condotti, incluse le aree edificabili possedute e condotte dagli stessi soggetti.
• Assegnazione divisionale a conto di futura divisione
• Conferma quando prevista da leggi speciali
• Cessioni di beni ai creditori
• Cessioni di diritti reali a titolo gratuito
• Convenzioni matrimoniali
• Costituzione di diritti reali a titolo gratuito
• Costituzione di fondazione
• Costituzione di fondo patrimoniale
• Divisioni
• Donazioni
• Permuta
• Prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento del diritto di proprietà o di un altro diritto
• Quietanza con trasferimento di proprietà
• Retrocessione
• Ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 (beni oggetto della comunione tra i coniugi) e 178 del codice civile (beni destinati all’esercizio di impresa)
• Riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile (gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili
• Rinunzia e acquisto di legato
• Costituzione di fondo patrimoniale per testamento
Per ulteriori chiarimenti si invitano i contribuenti a recarsi presso l’ufficio tributi