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Aliquote, detrazioni, agevolazioni, esenzioni

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L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito in legge 24.07.2008 n. 126) ha disposoto l'esenzione ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (box, autorimesse, cantine e soffitte) ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Pertanto non si paga l'ici sulla prima casa già dal 16 giugno 2008, quando coesistono le seguenti condizioni:
1) Il contribuente/soggetto passivo è una persona fisica che possiede il fabbricato e relative pertinenze a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
2) Il fabbricato deve essere accatastato nelle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7;
3) Il fabbricato deve essere destinato ad abitazione principale, ovvero chi lo possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale deve essere residente, salvo prova contraria, diretta a dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un fabbricato diverso da quello di residenza anagrafica.

L'esenzione si estende a tutte le unità immobiliari che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali con regolamento vigente al 29/05/2008:
1) le abitazioni concesse in uso gratuito in ambito parentale nei confronti di genitori e figli, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso;
2) le abitazioni possedute, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.
Per tali fattispecie deve essere presentata apposita autocertificazione entro il 30/09/2010 sui moduli disponibili presso l'ufficio tributi o sul sito wwww.comune.osiosotto.bg.it nella sezione archivio documenti alla voce modulistica/tributi/ici

L'esenzione si applica altresì:
1) Alle unità immobiliari appertenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
2) Agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o altri enti di edilizia residenziale;
3) All'ex coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale. (vedi NOTA 1)

ALIQUOTE I.C.I. 2010

Ai sensi della delibera Consiglio comunale del 27.04.2010 n. 4 e del Regolamento I.C.I.

Tipologia immobile

Aliquota 2010

Detrazione

Note

Abitazione principale
(esclusivamente per i fabbricati con categoria catastale A1, A8, A9)

(incluse le pertinenze box, garage, cantine,soffitte)

4,5 ‰

€ 108,00

-
I cittadini Italiani residenti all'estero che possiedono, a titolo di proprietà o di usufrutto, fabbricati non locati

4,5 ‰

€ 108,00

-

Altri fabbricati

(escluse 2^ abitazioni non locate e abitazioni destinate ad uso parentale o appartenenti a soggetti con residenza c/o Casa di riposo e/o cura)

6,5 ‰

-

-

Seconde abitazioni non locate

7 ‰

-

-

Terreni agricoli

6,5 ‰

-

-

Aree edificabili

7 ‰

-

-

Immobili inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero a cura del proprietario

4 ‰

-

(2)

IMPORTANTE: Consultare le note indicate per conoscere tutti i dettagli e gli eventuali adempimenti previsti.

- NOTA 1 -

ESENZIONI PER CONIUGE NON ASSEGNATARIO DELL'EX CASA CONIUGALE

Il coniuge non assegnatario della casa coniugale - a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto all'esenzione quando:
1) non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un fabbricato destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale
2) è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un fabbricato destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale, ma non può utilizzarla come abitazione (es. perchè affittata)
3) è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un fabbricato destinato ad abitazione situato in un comune diverso da quello dove è ubicata la casa coniugale, in tal caso gode dell'esenzione sia per la propria abitazione che per la ex casa coniugale
Spetta l'esenzione anche se l'ex coniuge ha preso in locazione l'abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata l'ex casa coniugale, oppure l'ex coniuge è residente in un'abitazione oggetto di concessione ad uso gratuito parentale in qualità di concessionario

- NOTA 2 -

IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI OGGETTO DI INTERVENTO DI RECUPERO A CURA DEL PROPRIETARIO - ALIQUOTA RIDOTTA AL 4 ‰

E' determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. Il diritto all'agevolazione è correlato alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività edilizia. Se tale dichiarazione viene presentata nei primi 15 gg. del mese l'agevolazione spetterà per l'intero mese, in caso contrario l'agevolazione inizierà a decorrere dal mese successivo. La durata dell'agevolazione è fissata in tre anni dall'inizio come sopra determinato. Al fine di fruire dell'agevolazione il proprietario dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio tributi comunale, indicando nella stessa gli estremi della dichiarazione di inizio attività edilizia.

NOTA BENE:

Si ricorda ai contribuenti che:

1. in caso di variazioni di dati o elementi dichiarati (es.: riduzioni d'imposta, detrazione per abitazione principale, modifica del valore venale delle aree edificabili, acquisizione o perdita del diritto all'esenzione) avvenute nel corso dell'anno 2009, dovrà essere presentata la relativa dichiarazione ICI di variazione nel termine dato per la dichiarazione dei redditi nell'anno 2010. I moduli saranno disponibili presso l'Ufficio tributi oppure si potranno reperire direttamente dai siti internet www.comune.osiosotto.bg.it (dalla sezione Archivio Documenti, nella cartella Modulistica/Tributi/ICI) e www.finanze.gov.it.

2. Il versamento va effettuato sul c/c n. 88611116 intestato a"Equitalia Esatri Spa Osio Sotto BG I.C.I." .

3. E' confermata la possibilità di effettuare il versamento, oltre che presso gli uffici postali e gli sportelli di Equitalia Esatri spa, anche presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Sondrio s.c.r.l. filiale di Osio Sotto - Via Montegrappa, 12, senza spese.
Inoltre, dal 2007 è possibile effettuare il pagamento utilizzando il modello F24.