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Scadenze adempimenti dei contribuenti

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SCADENZE I.C.I. 2010

15 GENNAIO 2010Termine ultimo per il *ravvedimento operoso(entro 30 gg. = sanzioni ridotte al 2.50%) per tardivo versamento saldo I.C.I. 2009.
16 GIUGNO 2010Versamento nei termini dell'acconto o versamento unico anno 2010. Ravvedimento operoso per omesso totale o parziale pagamento (entro un anno = sanzioni ridotte al 3%) per tardivo versamento acconto e saldo I.C.I. 2009)
16 LUGLIO 2010Termine ultimo per il ravvedimento operoso (entro 30 gg. = sanzioni ridotte al 2.50%) per tardivo versamento acconto I.C.I. 2009.
25 AGOSTO 2010Termine per il pagamento dell'acconto o versamento unico ICI anno 2010 riferito esclusivamente ai fabbricati adibiti ad abitazione principale iscritti alle categorie catastali A1-A8-A9
30 SETTEMBRE 2010Termine per presentazione dichiarazione iniziale e di variazione I.C.I. per l'anno 2009.
16 DICEMBRE 2010Versamento nei termini del saldo anno 2010. Termine ultimo per il ravvedimento operoso (entro un anno = sanzioni ridotte al 3%) per tardivo versamento saldo I.C.I. 2009

RAVVEDIMENTO OPEROSO
La regolarizzazione delle seguenti infrazioni, ad iniziativa del contribuente avviene effettuando il pagamento delle sanzioni ridotte, degli interessi al tasso legale annuo 1,0% e dell’imposta, eventualmente dovuta.

  1. Per omesso pagamento se effettuato entro 30 gg dal 16/06/2010 e/o dal 16/12/2010 , si applica la sanzione del 2,5% dell’importo non versato.  La sanzione è ridotta ad 1/12 del minimo (30% dell’importo non versato).
  2. Per omesso pagamento in acconto e/o saldo o pagamento inferiore se è effettuato entro un anno dal 16/06/2010 e/o dal 16/12/2010, si applica la sanzione del 3% dell’importo non versato. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo (30% dell’importo non versato).
  3. Per omessa dichiarazione  se la stessa è presentata con un ritardo non superiore a 90 gg. si applica la sanzione del 8,33% dell’imposta dovuta. La sanzione è ridotta a 1/12 del minimo (100% dell’imposta dovuta).
  4. Per omessa dichiarazione se la stessa è presentata entro un anno dall’omissione  o entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata omessa, si applica la sanzione del 10% dell’imposta dovuta. La sanzione  è ridotta a 1/10 del minimo (100% dell’imposta dovuta).
  5. Per infedele o errata dichiarazione  se la stessa è presentata entro 90 gg.  si applica la sanzione del 4,17% della maggiore imposta dovuta. La sanzione è ridotta a 1/12 del minimo (50% della maggiore imposta dovuta).
  6. Per infedele o errata dichiarazione se la stessa è presentata entro un anno  o entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato commesso l’errore, si applica la sanzione del 5% della maggiore imposta dovuta. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo (50% della maggiore imposta dovuta).