Scadenze adempimenti dei contribuenti
SCADENZE I.C.I. 2010
| 15 GENNAIO 2010 | Termine ultimo per il *ravvedimento operoso(entro 30 gg. = sanzioni ridotte al 2.50%) per tardivo versamento saldo I.C.I. 2009. |
| 16 GIUGNO 2010 | Versamento nei termini dell'acconto o versamento unico anno 2010. Ravvedimento operoso per omesso totale o parziale pagamento (entro un anno = sanzioni ridotte al 3%) per tardivo versamento acconto e saldo I.C.I. 2009) |
| 16 LUGLIO 2010 | Termine ultimo per il ravvedimento operoso (entro 30 gg. = sanzioni ridotte al 2.50%) per tardivo versamento acconto I.C.I. 2009. |
| 25 AGOSTO 2010 | Termine per il pagamento dell'acconto o versamento unico ICI anno 2010 riferito esclusivamente ai fabbricati adibiti ad abitazione principale iscritti alle categorie catastali A1-A8-A9 |
| 30 SETTEMBRE 2010 | Termine per presentazione dichiarazione iniziale e di variazione I.C.I. per l'anno 2009. |
| 16 DICEMBRE 2010 | Versamento nei termini del saldo anno 2010. Termine ultimo per il ravvedimento operoso (entro un anno = sanzioni ridotte al 3%) per tardivo versamento saldo I.C.I. 2009 |
RAVVEDIMENTO OPEROSO
La regolarizzazione delle seguenti infrazioni, ad iniziativa del contribuente avviene effettuando il pagamento delle sanzioni ridotte, degli interessi al tasso legale annuo 1,0% e dell’imposta, eventualmente dovuta.
- Per omesso pagamento se effettuato entro 30 gg dal 16/06/2010 e/o dal 16/12/2010 , si applica la sanzione del 2,5% dell’importo non versato. La sanzione è ridotta ad 1/12 del minimo (30% dell’importo non versato).
- Per omesso pagamento in acconto e/o saldo o pagamento inferiore se è effettuato entro un anno dal 16/06/2010 e/o dal 16/12/2010, si applica la sanzione del 3% dell’importo non versato. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo (30% dell’importo non versato).
- Per omessa dichiarazione se la stessa è presentata con un ritardo non superiore a 90 gg. si applica la sanzione del 8,33% dell’imposta dovuta. La sanzione è ridotta a 1/12 del minimo (100% dell’imposta dovuta).
- Per omessa dichiarazione se la stessa è presentata entro un anno dall’omissione o entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata omessa, si applica la sanzione del 10% dell’imposta dovuta. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo (100% dell’imposta dovuta).
- Per infedele o errata dichiarazione se la stessa è presentata entro 90 gg. si applica la sanzione del 4,17% della maggiore imposta dovuta. La sanzione è ridotta a 1/12 del minimo (50% della maggiore imposta dovuta).
- Per infedele o errata dichiarazione se la stessa è presentata entro un anno o entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato commesso l’errore, si applica la sanzione del 5% della maggiore imposta dovuta. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo (50% della maggiore imposta dovuta).